sabato 23 novembre 2013

Minori, reati e Mediazione Penale

 La Mediazione Penale Minorile è ammissibile:
per reati quali, lesioni, danneggiamenti, ingiurie, minacce, furti, rapine, oltraggio, rissa, disturbo della quiete pubblica, atti di violenza sessuale (lievi), reati con l’aggravante razziale (lievi). Si tratta di un insieme di reati sostanzialmente non gravi ma che possono provocare una certa reazione sociale e disagio personale.
Chi attiva il procedimento di mediazione penale?
In Italia il procedimento di mediazione può essere attivato dal Procuratore, segnalato dai servizi sociali (USSM, Ufficio di Servizio Sociale Minorenni) e dal Giudice di pace. Perché il procedimento si attivi devono essere garantite tre condizioni: il consenso informato e volontario da parte del minore autore del reato; il consenso informato e volontario da parte della vittima; l’ammissione della responsabilità nel reato da parte del minore autore del fatto.
Chi sono i soggetti autorizzati a condurre la mediazione penale?
Gli uffici di mediazione presso i tribunali, i centri di gestione dei conflitti e gli uffici pubblici. L’attività di mediazione è autorizzata e regolata da protocolli d’intesa stipulati con il Ministero della Giustizia.
Quali sono le fasi della mediazione penale?

In Italia non è riconosciuto in letteratura un modello unico di mediazione. Di conseguenza, per individuare le fasi e le caratteristiche dell’attività di mediazione vengono di seguito analizzate diverse esperienze nate sul territorio nazionale       

Fonte: www.giustizia.it            
                                                                          

Nessun commento:

Posta un commento