La Mediazione Penale Minorile è ammissibile:
per reati quali, lesioni,
danneggiamenti, ingiurie, minacce, furti, rapine, oltraggio, rissa, disturbo
della quiete pubblica, atti di violenza sessuale (lievi), reati con
l’aggravante razziale (lievi). Si tratta di un insieme di reati
sostanzialmente non gravi ma che possono provocare una certa reazione sociale e
disagio personale.
Chi attiva il procedimento di
mediazione penale?
In Italia il procedimento di
mediazione può essere attivato dal Procuratore,
segnalato dai servizi sociali (USSM,
Ufficio di Servizio Sociale Minorenni) e dal Giudice di pace. Perché il procedimento si attivi devono essere
garantite tre condizioni: il consenso informato e volontario da parte del
minore autore del reato; il consenso informato e volontario da parte della
vittima; l’ammissione della responsabilità nel reato da parte del minore autore
del fatto.
Chi sono i soggetti autorizzati
a condurre la mediazione penale?
Gli uffici di mediazione presso
i tribunali, i centri di gestione dei conflitti e gli uffici pubblici.
L’attività di mediazione è autorizzata e regolata da protocolli d’intesa
stipulati con il Ministero della Giustizia.
Quali sono le fasi della
mediazione penale?
In Italia non è riconosciuto in
letteratura un modello unico di mediazione. Di conseguenza, per individuare le
fasi e le caratteristiche dell’attività di mediazione vengono di seguito
analizzate diverse esperienze nate sul territorio nazionale
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