La Mediazione Minorile Penale può
considerarsi uno strumento, un servizio finalizzato a migliorare la convivenza
sociale per Favorire la
Rielaborazione e il riconoscimento dell'esperienza penale dal Reo con uno
sviluppo pieno sul piano cognitivo che comporta
una rielaborazione del fatto penale, Considerando la situazione della persona offesa
dal reato, da riconoscere egualmente, aiutandola
a prendersi carico del conflitto al fine di eliminare o ridurre i sentimenti di
insicurezza, di disagio e di rabbia suscitati dal reato.
il Compito del Mediatore è quello di creare una situazione neutrale in cui reo e vittima possano
incontrarsi e riconoscersi reciprocamente come persone e come parti, affinché sotto
l'iceberg del conflitto si riescano a tirar fuori, essere riconosciuti e
accolti, sia quelli i sentimenti di rabbia e/o di depressione della vittima, che
i sensi di colpa del reo. Il Mediatore deve considerare costantemente che il fine della sua attività
consiste nello stabilire una comunicazione tra le parti e nel ridurre il
conflitto; nel caso della mediazione penale, l'obiettivo specifico è quello di
arrivare ad una riparazione, in quanto il reato ha originato una posizione di
asimmetria, un'offesa, una sottrazione che può e deve essere reintegrata.
Pertanto l'incontro di Mediazione dovrebbe naturalmente concludersi con un
accordo riparativo, attraverso attività di riparazione/risarcimento dirette
alla vittima o dirette alla comunità sociale. Qualora, pur avendo avuto esito positivo l'incontro di mediazione, la
riparazione diretta non sia possibile, è comunque prevista la possibilità
d'inserimento del minore in un'attività di utilità sociale che consenta un
impegno effettivo da parte dello stesso.
Tratto da "Linee d'indirizzo per l'attività di mediazione nell'ambito
della giustizia penale minorile" (1999)
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